Descrizione
Art. 1 – Definizioni – Si definiscono:
1.Visite guidate o visita d’istruzione: le iniziative didattico-culturali fuori dall’Istituto che richiedono spostamenti e permanenze che escludono il pernottamento. Esse devono terminare con il rientro degli studenti in sede, di norma entro le ore 20.00.
2.Viaggi di istruzione: le iniziative didattico-culturali fuori dall’Istituto che richiedono spostamenti e permanenze che includono pernottamenti.
3. Stage linguistici all’estero o settimana in lingua: corso di approfondimento linguistico che si effettua in un paese straniero per un periodo indicativo di una settimana durante la quale gli alunni frequentano un corso di lingua straniera in una scuola qualificata e vivono presso famiglie locali. Gli stage rappresentano per gli allievi un’opportunità di approfondimento delle loro competenze linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo classe e di contatto con la realtà socio-culturale del paese ospitante.
4. Scambi culturali: all’interno della formazione linguistica è particolarmente significativa l’attività di scambio culturale con scuole di paesi esteri. Poiché l’obiettivo dello scambio culturale è il rafforzamento nei giovani della consapevolezza della propria identità di cittadini del mondo e la conoscenza delle realtà scolastiche presenti in altri Paesi europei ed extraeuropei, esso non è necessariamente collegato allo studio delle lingue straniere studiate. Lo scambio, la cui durata va dai sette ai dieci giorni, si rivolge agli allievi del secondo, terzo e quarto anno, e prevede ospitalità reciproca in famiglia e frequenza ad alcune lezioni dell’istituto di cui gli studenti sono ospiti. Per ogni aspetto non normato dal presente capo si rimanda, a titolo di norma di riferimento, alla Circolare Ministeriale n. 291 del 1992.Tutte le uscite degli studenti dalla scuola per attività legate alla didattica vanno debitamente progettate e autorizzate dagli organi preposti, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.